Sezione 5: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
< Art. 25bis Procedura in caso di comunicazione di documenti ufficiali che contengono dati personali
> Art. 26a Rinnovo e cessazione del mandato
Art. 261 Nomina e statuto
1 L’Incaricato è nominato dal Consiglio federale per un quadriennio. La sua nomina sottostà all’approvazione dell’Assemblea federale.
2 Il rapporto di lavoro dell’Incaricato è retto dalla legge del 24 marzo 20002 sul personale federale, sempreché la presente legge non disponga altrimenti.
3 L’Incaricato esercita la sua funzione in modo indipendente, senza ricevere istruzioni da alcuna autorità. È aggregato amministrativamente alla Cancelleria federale.
4 Dispone di una segreteria permanente e di un proprio preventivo. Assume il proprio personale.
5 All’Incaricato non si applica il sistema di valutazione di cui all’articolo 4 capoverso 3 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale.
1 Nuovo testo giusta il n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).
2 RS 172.220.1