Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 4: Trattamento di dati personali da parte di organi federali
< Art. 24
> Art. 25bis Procedura in caso di comunicazione di documenti ufficiali che contengono dati personali

Art. 25 Pretese e procedura

1 Chi ha un interesse degno di protezione può esigere che l’organo federale responsabile:

a.
si astenga dal trattamento illecito di dati personali;
b.
elimini le conseguenze di un trattamento illecito;
c.
accerti il carattere illecito del trattamento.

2 Se non può essere provata né l’esattezza né l’inesattezza dei dati personali, l’organo federale può aggiungere ai dati una menzione che ne rilevi il carattere contestato.

3 Il richiedente può in particolare esigere che l’organo federale:

a.
rettifichi o distrugga dati o ne impedisca la comunicazione a terzi;
b.
comunichi a terzi o pubblichi la sua decisione, in particolare la rettifica, la distruzione, il blocco o la menzione che rileva il carattere contestato dei dati.

4 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19681 sulla procedura amministrativa. Le eccezioni previste dagli articoli 2 e 3 di tale legge non sono applicabili.

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1 RS 172.021
2 Abrogato dal n. 26 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali