Sezione 1: Scopo, campo d’applicazione e definizioni
< Art. 1 Scopo
> Art. 3 Definizioni
Art. 2 Campo d’applicazione
1 La presente legge si applica al trattamento di dati di persone fisiche e giuridiche da parte di:
- a.
- persone private;
- b.
- organi federali.
2 Essa non si applica:
- a.
- ai dati personali trattati da una persona fisica per uso esclusivamente personale e che non vengono comunicati a estranei;
- b.
- ai dibattiti delle Camere federali e delle commissioni parlamentari;
- c.
- ai procedimenti civili, penali e di assistenza giudiziaria internazionale pendenti, come pure a quelli di diritto pubblico e di diritto amministrativo, eccettuate le procedure amministrative di prima istanza;
- d.
- ai registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato;
- e.
- ai dati personali trattati dal Comitato internazionale della Croce Rossa.
Stato 1° gennaio 2011
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