Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 1: Scopo, campo d’applicazione e definizioni
< Art. 1 Scopo
> Art. 3 Definizioni

Art. 2 Campo d’applicazione

1 La presente legge si applica al trattamento di dati di persone fisiche e giuridiche da parte di:

a.
persone private;
b.
organi federali.

2 Essa non si applica:

a.
ai dati personali trattati da una persona fisica per uso esclusivamente personale e che non vengono comunicati a estranei;
b.
ai dibattiti delle Camere federali e delle commissioni parlamentari;
c.
ai procedimenti civili, penali e di assistenza giudiziaria internazionale pendenti, come pure a quelli di diritto pubblico e di diritto amministrativo, eccettuate le procedure amministrative di prima istanza;
d.
ai registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato;
e.
ai dati personali trattati dal Comitato internazionale della Croce Rossa.

Stato 1° gennaio 2011
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