Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 4: Trattamento di dati personali da parte di organi federali
< Art. 18a Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali
> Art. 19 Comunicazione di dati personali

Art. 18b1 Restrizione dell’obbligo di informare

1 Gli organi federali possono rifiutare, limitare o differire l’informazione facendo valere gli stessi motivi di cui all’articolo 9 capoversi 1 e 2.

2 Appena cessano i motivi di rifiuto, limitazione o differimento, gli organi federali sono tenuti a rispettare l’obbligo di informare, a meno che ciò sia impossibile, o possibile soltanto con mezzi sproporzionati.


1 Introdotto dal n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali