Sezione 4: Trattamento di dati personali da parte di organi federali
< Art. 17a Trattamento automatizzato dei dati nell’ambito di sistemi pilota
> Art. 18a Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali
Art. 18 Raccolta di dati personali
1 L’organo federale che raccoglie sistematicamente dei dati, in particolare per mezzo di questionari, comunica lo scopo e il fondamento giuridico del trattamento, le categorie dei partecipanti alla collezione di dati e dei destinatari dei dati.
1 Abrogato dal n. I della LF del 24 mar. 2006, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali