Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 4: Trattamento di dati personali da parte di organi federali
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Art. 17a1 Trattamento automatizzato dei dati nell’ambito di sistemi pilota

1 Su preavviso favorevole dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, il Consiglio federale può autorizzare il trattamento automatizzato di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità prima dell’entrata in vigore di una legge in senso formale se:

a.
i compiti che richiedono tale trattamento sono disciplinati in una legge in senso formale;
b.
sono presi provvedimenti sufficienti per impedire lesioni della personalità; e
c.
la messa in opera del trattamento dei dati esige imperativamente una fase sperimentale prima dell’entrata in vigore di una legge in senso formale.

2 La messa in opera del trattamento dei dati può esigere imperativamente una fase sperimentale se:

a.
l’adempimento di un compito richiede innovazioni tecniche i cui effetti devono essere previamente valutati;
b.
l’adempimento di un compito richiede misure organizzative o tecniche importanti la cui efficacia deve essere previamente esaminata, segnatamente nell’ambito di una collaborazione tra organi federali e cantonali; o
c.
essa richiede la comunicazione di dati degni di particolare protezione o di profili della personalità alle autorità cantonali mediante una procedura di richiamo.

3 Il Consiglio federale definisce mediante ordinanza le modalità del trattamento automatizzato.

4 L’organo federale competente presenta un rapporto di valutazione al Consiglio federale al più tardi due anni dopo la messa in opera del sistema pilota. Nel rapporto propone la continuazione o l’interruzione del trattamento.

5 Il trattamento automatizzato dei dati deve in ogni caso essere interrotto se la relativa base giuridica non è entrata in vigore mediante una legge in senso formale entro cinque anni dalla messa in opera del sistema pilota.


1 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (FF 2003 1885, 2006 3291; RU 2006 4873). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 15 dic. 2006 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).


Stato 1° gennaio 2011
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