Sezione 4: Trattamento di dati personali da parte di organi federali
< Art. 17 Fondamenti giuridici
> Art. 18 Raccolta di dati personali
Art. 17a1 Trattamento automatizzato dei dati nell’ambito di sistemi pilota
1 Su preavviso favorevole dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, il Consiglio federale può autorizzare il trattamento automatizzato di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità prima dell’entrata in vigore di una legge in senso formale se:
- a.
- i compiti che richiedono tale trattamento sono disciplinati in una legge in senso formale;
- b.
- sono presi provvedimenti sufficienti per impedire lesioni della personalità; e
- c.
- la messa in opera del trattamento dei dati esige imperativamente una fase sperimentale prima dell’entrata in vigore di una legge in senso formale.
2 La messa in opera del trattamento dei dati può esigere imperativamente una fase sperimentale se:
- a.
- l’adempimento di un compito richiede innovazioni tecniche i cui effetti devono essere previamente valutati;
- b.
- l’adempimento di un compito richiede misure organizzative o tecniche importanti la cui efficacia deve essere previamente esaminata, segnatamente nell’ambito di una collaborazione tra organi federali e cantonali; o
- c.
- essa richiede la comunicazione di dati degni di particolare protezione o di profili della personalità alle autorità cantonali mediante una procedura di richiamo.
3 Il Consiglio federale definisce mediante ordinanza le modalità del trattamento automatizzato.
4 L’organo federale competente presenta un rapporto di valutazione al Consiglio federale al più tardi due anni dopo la messa in opera del sistema pilota. Nel rapporto propone la continuazione o l’interruzione del trattamento.
5 Il trattamento automatizzato dei dati deve in ogni caso essere interrotto se la relativa base giuridica non è entrata in vigore mediante una legge in senso formale entro cinque anni dalla messa in opera del sistema pilota.
1 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (FF 2003 1885, 2006 3291; RU 2006 4873). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 15 dic. 2006 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).