Sezione 4: Trattamento di dati personali da parte di organi federali
< Art. 16 Organo responsabile e controlli
> Art. 17a Trattamento automatizzato dei dati nell’ambito di sistemi pilota
Art. 17 Fondamenti giuridici
1 Gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se ne esiste una base legale.
2 I dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità possono essere trattati soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale, o se eccezionalmente:
- a.
- ciò sia indispensabile per l’adempimento di un compito chiaramente definito in una legge in senso formale;
- b.1
- il Consiglio federale lo autorizza nel caso specifico poiché non sono pregiudicati i diritti della persona interessata; o
- c.2
- la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o ha reso i suoi dati accessibili a chiunque e non si è opposta formalmente al trattamento.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali