Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 3: Trattamento di dati personali da parte di persone private
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Art. 141 Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità

1 Se vengono raccolti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità, il detentore della collezione di dati ha l’obbligo di informarne la persona interessata; questo obbligo sussiste anche laddove i dati siano raccolti presso terzi.

2 Alla persona interessata vanno comunicate almeno le seguenti informazioni:

a.
l’identità del detentore della collezione di dati;
b.
le finalità del trattamento dei dati;
c.
le categorie di destinatari dei dati, se è prevista una comunicazione di dati.

3 Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi al momento della registrazione dei dati o, se i dati non sono registrati, al momento della loro prima comunicazione a terzi.

4 L’obbligo di informare del detentore della collezione di dati decade se la persona interessata era già stata informata o, nei casi di cui al capoverso 3, se:

a. la registrazione o la comunicazione dei dati è esplicitamente prevista dalla legge; oppure

b.
l’informazione non sia possibile o esiga mezzi sproporzionati.

5 Il detentore della collezione di dati può rifiutare, limitare o differire l’informazione facendo valere gli stessi motivi di cui all’articolo 9 capoversi 1 e 4.


1 Nuovo testo giusta il n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).


Stato 1° gennaio 2011
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