Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 3: Trattamento di dati personali da parte di persone private
< Art. 12 Lesioni della personalità
> Art. 14 Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità

Art. 13 Motivi giustificativi

1 Una lesione della personalità è illecita se non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante privato o pubblico o dalla legge.

2 Un interesse preponderante di chi tratta dati personali può in particolare sussistere se:

a.
il trattamento è in relazione diretta con la conclusione o l’esecuzione1 di un contratto e concerne dati personali dell’altro contraente;
b.
il trattamento avviene nell’ambito di un rapporto di concorrenza economica, attuale o previsto, con un’altra persona, a condizione che nessun dato personale trattato sia comunicato a terzi;
c.
i dati personali sono trattati allo scopo di valutare il credito di una persona, a condizione che tali dati non siano degni di particolare protezione, non servano a compilare profili della personalità e siano comunicati soltanto a terzi che ne hanno bisogno per la conclusione o l’esecuzione2 di un contratto con la persona interessata;
d.
i dati personali sono trattati a titolo professionale in vista esclusivamente della diffusione nella parte redazionale di un mezzo di comunicazione sociale con carattere periodico;
e.
i dati personali sono trattati per scopi impersonali, in particolare nei settori della ricerca, della pianificazione o della statistica, a condizione che i risultati siano pubblicati in una forma che non permette d’identificare le persone interessate;
f.
i dati collezionati concernono una persona della vita pubblica, nella misura in cui si riferiscono alla sua attività pubblica.

1 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF [art. 33 LRC – RU 1974 1051].
2 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF [art. 33 LRC – RU 1974 1051].


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali