Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 3: Trattamento di dati personali da parte di persone private
< Art. 11a Registro delle collezioni di dati
> Art. 13 Motivi giustificativi

Art. 12 Lesioni della personalità

1 Chi tratta dati personali non deve ledere illecitamente la personalità delle persone interessate.

2 Egli non ha in particolare il diritto di:

a.
trattare dati personali in violazione dei principi degli articoli 4, 5 capoverso 1 e 7 capoverso 1;
b.
senza giustificazione, trattare dati di una persona contro la sua esplicita volontà;
c.
senza giustificazione, comunicare a terzi dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità.1

3 Di regola non vi è lesione della personalità quando la persona interessata ha reso i dati accessibili a tutti e non si è opposta esplicitamente ad un loro trattamento.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).


Stato 1° gennaio 2011
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