Sezione 3: Trattamento di dati personali da parte di persone private
< Art. 11a Registro delle collezioni di dati
> Art. 13 Motivi giustificativi
Art. 12 Lesioni della personalità
1 Chi tratta dati personali non deve ledere illecitamente la personalità delle persone interessate.
2 Egli non ha in particolare il diritto di:
- a.
- trattare dati personali in violazione dei principi degli articoli 4, 5 capoverso 1 e 7 capoverso 1;
- b.
- senza giustificazione, trattare dati di una persona contro la sua esplicita volontà;
- c.
- senza giustificazione, comunicare a terzi dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità.1
3 Di regola non vi è lesione della personalità quando la persona interessata ha reso i dati accessibili a tutti e non si è opposta esplicitamente ad un loro trattamento.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali