Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 2: Disposizioni generali di protezione dei dati
< Art. 10 Restrizioni per i mezzi di comunicazione sociale
> Art. 11 Procedura di certificazione

Art. 10a1 Trattamento dei dati da parte di terzi

1 Il trattamento di dati personali può essere affidato a terzi mediante convenzione o per legge se:

a.
non è diverso da quello che il mandante stesso avrebbe il diritto di fare; e
b.
nessun obbligo legale o contrattuale di mantenere il segreto lo vieta.

2 Il mandante deve in particolare assicurarsi che il terzo garantisca la sicurezza dei dati.

3 Il terzo può far valere gli stessi motivi giustificativi del mandante.


1 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).


Stato 1° gennaio 2011
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