Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 2: Disposizioni generali di protezione dei dati
< Art. 9 Restrizione del diritto d’accesso
> Art. 10a Trattamento dei dati da parte di terzi

Art. 10 Restrizioni per i mezzi di comunicazione sociale

1 Il detentore di una collezione di dati usata esclusivamente per la diffusione nella parte redazionale di un mezzo di comunicazione sociale con carattere periodico può rifiutare, limitare o differire l’informazione in quanto:

a.
i dati personali forniscano informazioni sulle fonti d’informazione;
b.
occorrerebbe permettere la consultazione di progetti di pubblicazioni; o
c.
la libera formazione dell’opinione del pubblico risulti compromessa.

2 Gli operatori dei mezzi di comunicazione sociale possono inoltre rifiutare, limitare o differire l’informazione qualora una collezione di dati serva loro esclusivamente quale strumento personale di lavoro.


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali