Sezione 2: Disposizioni generali di protezione dei dati
< Art. 9 Restrizione del diritto d’accesso
> Art. 10a Trattamento dei dati da parte di terzi
Art. 10 Restrizioni per i mezzi di comunicazione sociale
1 Il detentore di una collezione di dati usata esclusivamente per la diffusione nella parte redazionale di un mezzo di comunicazione sociale con carattere periodico può rifiutare, limitare o differire l’informazione in quanto:
- a.
- i dati personali forniscano informazioni sulle fonti d’informazione;
- b.
- occorrerebbe permettere la consultazione di progetti di pubblicazioni; o
- c.
- la libera formazione dell’opinione del pubblico risulti compromessa.
2 Gli operatori dei mezzi di comunicazione sociale possono inoltre rifiutare, limitare o differire l’informazione qualora una collezione di dati serva loro esclusivamente quale strumento personale di lavoro.
Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali