Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

235.1

Legge federale
sulla protezione dei dati

(LPD)

del 19 giugno 1992 (Stato 1° gennaio 2011)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 95, 122 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 23 marzo 19883,

decreta:

Sezione 1: Scopo, campo d’applicazione e definizioni

Art. 1 Scopo

Art. 2 Campo d’applicazione

Art. 3 Definizioni

Sezione 2: Disposizioni generali di protezione dei dati

Art. 4 Principi

Art. 5 Esattezza dei dati

Art. 6 Comunicazione di dati all’estero

Art. 7 Sicurezza dei dati

Art. 7a

Art. 8 Diritto d’accesso

Art. 9 Restrizione del diritto d’accesso

Art. 10 Restrizioni per i mezzi di comunicazione sociale

Art. 10a Trattamento dei dati da parte di terzi

Art. 11 Procedura di certificazione

Art. 11a Registro delle collezioni di dati

Sezione 3: Trattamento di dati personali da parte di persone private

Art. 12 Lesioni della personalitą

Art. 13 Motivi giustificativi

Art. 14 Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalitą

Art. 15 Pretese giuridiche

Sezione 4: Trattamento di dati personali da parte di organi federali

Art. 16 Organo responsabile e controlli

Art. 17 Fondamenti giuridici

Art. 17a Trattamento automatizzato dei dati nell’ambito di sistemi pilota

Art. 18 Raccolta di dati personali

Art. 18a Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali

Art. 18b Restrizione dell’obbligo di informare

Art. 19 Comunicazione di dati personali

Art. 20 Blocco della comunicazione dei dati

Art. 21 Offerta di documenti all’Archivio federale

Art. 22 Trattamento dei dati per scopi di ricerca, pianificazione e statistica

Art. 23 Attivitą di diritto privato di organi federali

Art. 24

Art. 25 Pretese e procedura

Art. 25bis Procedura in caso di comunicazione di documenti ufficiali che contengono dati personali

Sezione 5: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

Art. 26 Nomina e statuto

Art. 26a Rinnovo e cessazione del mandato

Art. 26b Altra attivitą

Art. 27 Sorveglianza sugli organi federali

Art. 28 Consulenza ai privati

Art. 29 Accertamenti e raccomandazioni nel settore privato

Art. 30 Informazione

Art. 31 Altri compiti

Art. 32 Compiti nel campo della ricerca medica

Sezione 6:4 Protezione giuridica

Art. 33

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 34 Violazione degli obblighi d’informazione, di notifica e di collaborazione

Art. 35 Violazione dell’obbligo di discrezione

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 36 Esecuzione

Art. 37 Esecuzione da parte dei Cantoni

Art. 38 Disposizioni transitorie

Art. 38a Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2010

Art. 39 Referendum ed entrata in vigore

Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 19935

Disposizione transitoria della modifica del 24 marzo 20066

Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, i detentori di collezioni di dati devono essere in grado di assicurare l’informazione delle persone interessate ai sensi degli articoli 4 capoverso 4 e 7a.


Allegato Modifica di leggi federali

1 RS 101
2 Nuovo testo giusta il n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).
3 FF 1988 II 353
4 Nuovo testo giusta il n. 26 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
5 DCF del 14 giu. 1993
6 RU 2007 4983


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali