Sezione 1: Scopo, campo d’applicazione e definizioni
Art. 1 ScopoArt. 2 Campo d’applicazione
Art. 3 Definizioni
Sezione 2: Disposizioni generali di protezione dei dati
Art. 4 PrincipiArt. 5 Esattezza dei dati
Art. 6 Comunicazione di dati all’estero
Art. 7 Sicurezza dei dati
Art. 7a
Art. 8 Diritto d’accesso
Art. 9 Restrizione del diritto d’accesso
Art. 10 Restrizioni per i mezzi di comunicazione sociale
Art. 10a Trattamento dei dati da parte di terzi
Art. 11 Procedura di certificazione
Art. 11a Registro delle collezioni di dati
Sezione 3: Trattamento di dati personali da parte di persone private
Art. 12 Lesioni della personalitąArt. 13 Motivi giustificativi
Art. 14 Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalitą
Art. 15 Pretese giuridiche
Sezione 4: Trattamento di dati personali da parte di organi federali
Art. 16 Organo responsabile e controlliArt. 17 Fondamenti giuridici
Art. 17a Trattamento automatizzato dei dati nell’ambito di sistemi pilota
Art. 18 Raccolta di dati personali
Art. 18a Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali
Art. 18b Restrizione dell’obbligo di informare
Art. 19 Comunicazione di dati personali
Art. 20 Blocco della comunicazione dei dati
Art. 21 Offerta di documenti all’Archivio federale
Art. 22 Trattamento dei dati per scopi di ricerca, pianificazione e statistica
Art. 23 Attivitą di diritto privato di organi federali
Art. 24
Art. 25 Pretese e procedura
Art. 25bis Procedura in caso di comunicazione di documenti ufficiali che contengono dati personali
Sezione 5: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
Art. 26 Nomina e statutoArt. 26a Rinnovo e cessazione del mandato
Art. 26b Altra attivitą
Art. 27 Sorveglianza sugli organi federali
Art. 28 Consulenza ai privati
Art. 29 Accertamenti e raccomandazioni nel settore privato
Art. 30 Informazione
Art. 31 Altri compiti
Art. 32 Compiti nel campo della ricerca medica
Sezione 7: Disposizioni penali
Art. 34 Violazione degli obblighi d’informazione, di notifica e di collaborazioneArt. 35 Violazione dell’obbligo di discrezione
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 36 EsecuzioneArt. 37 Esecuzione da parte dei Cantoni
Art. 38 Disposizioni transitorie
Art. 38a Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2010
Art. 39 Referendum ed entrata in vigore
Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 19935
Disposizione transitoria della modifica del 24 marzo 20066
Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, i detentori di collezioni di dati devono essere in grado di assicurare l’informazione delle persone interessate ai sensi degli articoli 4 capoverso 4 e 7a.
Allegato Modifica di leggi federali
1 RS 101
2 Nuovo testo giusta il n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).
3 FF 1988 II 353
4 Nuovo testo giusta il n. 26 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
5 DCF del 14 giu. 1993
6 RU 2007 4983