Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Esame della domanda
Capitolo 4: Esame relativo al contenuto
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 62a Rinvio dell’esame relativo al contenuto in caso di rivendicazione della priorità interna
> Art. 64 Modifica degli atti tecnici

Art. 631 Procedura accelerata

1 Il depositante può inoltrare domanda affinché l’esame relativo al contenuto sia attuato secondo una procedura accelerata. Fino a 18 mesi dalla data di deposito o di priorità, una tale domanda può essere presentata solo se gli atti tecnici soddisfano le condizioni di cui agli articoli 46–52.2

2 La domanda è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa fatturata dall’Istituto.3


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 1986, in vigore dal l° gen. 1987 (RU 1986 1448).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025).


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali