Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Esame della domanda
Capitolo 3: Pubblicazione della domanda
< Art. 60a Lingua
> Art. 60c Nessuna pubblicazione

Art. 60b Pubblicazione anticipata

Dopo l’attribuzione della data di deposito, il depositante può chiedere la pubblicazione anticipata nella misura in cui siano soddisfatte tutte le condizioni della presente ordinanza.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali