Capitolo 3: Protezione giuridica
Sezione 3: Diritto civile
< Art. 32
> Art. 34 Azione per cessione
Art. 33 Azione d’accertamento
Chiunque dimostri un interesse giuridico può far accertare dal giudice l’esistenza o l’inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico ai sensi della presente legge.
Stato 1° luglio 2011
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