Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Oggetto e condizioni della protezione
< Art. 1 Oggetto della protezione
> Art. 3 Divulgazioni non opponibili

Art. 2 Condizioni della protezione

1 Un design può esser protetto se è nuovo e originale.

2 Il design non è nuovo se, prima della data di deposito o di priorità, è stato reso accessibile al pubblico un design identico che poteva essere noto negli ambienti economici svizzeri del settore.

3 Il design non è originale se, nell’effetto generale da esso suscitato, si distingue soltanto in virtù di caratteristiche insignificanti da un design che poteva essere noto negli ambienti economici svizzeri del settore.


Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali