Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

232.119

Ordinanza
concernente l'utilizzazione
della designazione «Svizzera» per gli orologi

del 23 dicembre 1971 (Stato 1° luglio 1996)


Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 50 della legge federale del 28 agosto 19921 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (legge sulla protezione dei marchi, LPM),2

ordina:

Art. 1 Definizione di orologio

Art. 1a Definizione dell'orologio svizzero

Art. 2 Definizione del movimento dell'orologio

Art. 3 Condizioni per l'uso della designazione «Svizzera»

Art. 4 Apposizione dell'indicazione di provenienza a. Sulla cassa

Art. 5 b.sul quadrante

Art. 6 c. Su altre parti staccate

Art. 7 Campioni e collezioni

Art. 8 Disposizioni penali

Art. 9 Entrata in vigore Disposizione finale della modifica del 27 maggio 1992

Disposizione finale della modifica del 27 maggio 19923

Le aziende che, alla data dell'entrata in vigore della presente modifica hanno già utilizzato in modo lecito e duraturo le designazioni protette ai sensi dell'articolo 3 capoversi 1 e 4, hanno diritto di continuare l'utilizzazione durante cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica, anche se l'assiematura e il controllo finale da parte del fabbricante avvengono all'estero.


RU 1971 1915


1 RS 232.11
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 dic. 1992, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 312).
3 RU 1992 1229


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali