232.119
Ordinanza
concernente l'utilizzazione
della designazione «Svizzera» per gli orologi
del 23 dicembre 1971 (Stato 1° luglio 1996)
Art. 1a Definizione dell'orologio svizzero
Art. 2 Definizione del movimento dell'orologio
Art. 3 Condizioni per l'uso della designazione «Svizzera»
Art. 4 Apposizione dell'indicazione di provenienza a. Sulla cassa
Art. 5 b.sul quadrante
Art. 6 c. Su altre parti staccate
Art. 7 Campioni e collezioni
Art. 8 Disposizioni penali
Art. 9 Entrata in vigore Disposizione finale della modifica del 27 maggio 1992
Disposizione finale della modifica del 27 maggio 19923
Le aziende che, alla data dell'entrata in vigore della presente modifica hanno già utilizzato in modo lecito e duraturo le designazioni protette ai sensi dell'articolo 3 capoversi 1 e 4, hanno diritto di continuare l'utilizzazione durante cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica, anche se l'assiematura e il controllo finale da parte del fabbricante avvengono all'estero.
1 RS 232.11
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 dic. 1992, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 312).
3 RU 1992 1229
Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali