Capitolo 6: Registrazione internazionale dei marchi
Sezione 1: Domanda di registrazione internazionale
< Art. 47 Deposito della domanda
> Art. 49 Fascicolo
Art. 48 Esame da parte dell’Istituto
1 Se una domanda inoltrata all’Istituto non soddisfa le esigenze formali previste dalla LPM o dalla presente ordinanza o dal regolamento d’esecuzione del 18 gennaio 19961 dell’Accordo di Madrid e del Protocollo di Madrid, o se gli emolumenti prescritti non sono stati pagati, l’Istituto impartisce al richiedente un termine per eliminare il difetto.2
2 Se il difetto non è eliminato entro il termine stabilito, la domanda è respinta. L’Istituto può eccezionalmente impartire termini supplementari.
1 RS 0.232.112.21
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019).
Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali