Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Registrazione dei marchi
Sezione 2: Procedura di opposizione
< Art. 23 Diverse opposizioni, sospensione della decisione
> Art. 25 Comunicazione della scadenza della registrazione

Art. 241 Restituzione della tassa di opposizione

1 Se un’opposizione non č presentata entro i termini o la tassa di opposizione non č pagata tempestivamente, l’opposizione č considerata non presentata. Non sono riscosse spese e la tassa di opposizione giā pagata č restituita.

2 Se una causa diviene priva d’oggetto o č risolta per mezzo di una transazione giudiziale o con il versamento di un’indennitā, la metā della tassa d’opposizione č restituita.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1893).


Stato 1° luglio 2011
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