Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quinto: Protezione giuridica
Capitolo 4: Intervento dell’Amministrazione delle dogane
< Art. 77g Spese
> Art. 78 Disposizioni d’esecuzione

Art. 77h1 Dichiarazione di responsabilità e risarcimento

1 Se vi è da temere un danno dovuto alla ritenzione della merce, l’Amministrazione delle dogane può subordinare la ritenzione della merce a una dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente. Al posto di tale dichiarazione, l’Amministrazione delle dogane può, in casi motivati, chiedere al richiedente un’adeguata garanzia.

2 Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti presi si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni.


1 Introdotto dal n. 1 dell’all alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).


Stato 1° gennaio 2011
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