Titolo sesto: Disposizioni finali
Capitolo 2: Disposizioni transitorie
< Art. 81 Contratti esistenti
> Art. 82 Autorizzazioni per la gestione di diritti d’autore
Art. 81a1 Legittimazione all’azione dei titolari di licenza
Gli articoli 62 capoverso 3 e 65 capoverso 5 sono applicabili unicamente ai contratti di licenza conclusi o confermati dopo l’entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2007 della presente legge.
1 Introdotto dal n. 1 dell’all alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali