Titolo secondo: Diritto d’autore
Capitolo 2: L’autore
< Art. 7 Qualità di coautore
> Art. 9 Riconoscimento della qualità d’autore
Art. 8 Presunzione della qualità d’autore
1 Fino a prova del contrario, è considerato autore chi è indicato come tale con il suo nome, con uno pseudonimo o con un segno distintivo sugli esemplari dell’opera o nella pubblicazione di quest’ultima.
2 Finché l’autore non è indicato con il suo nome o non è identificabile quando sia indicato con un pseudonimo o con un segno distintivo, l’editore può esercitare il diritto d’autore. Se neppure l’editore è nominato, tale esercizio spetta a chi ha pubblicato l’opera.
Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali