Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quinto: Protezione giuridica
Capitolo 4: Intervento dell’Amministrazione delle dogane
< Art. 77d Consenso
> Art. 77f Risarcimento

Art. 77e1 Mezzi probatori

Prima di distruggere la merce, l’Amministrazione delle dogane preleva campioni e li conserva come prova per un’eventuale azione per risarcimento dei danni.


1 Introdotto dal n. 1 dell’all alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).


Stato 1° gennaio 2011
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