Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quinto: Protezione giuridica
Capitolo 4: Intervento dell’Amministrazione delle dogane
< Art. 76 Domanda d’intervento
> Art. 77a Campioni

Art. 771 Ritenzione della merce

1 Se, in seguito a una domanda secondo l’articolo 76 capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che una determinata merce destinata all’importazione, all’esportazione o al transito viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d’autore o di diritti di protezione affini, l’Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce.

2 L’Amministrazione delle dogane trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dal momento della comunicazione secondo il capoverso 1, per consentire al richiedente di chiedere provvedimenti cautelari.

3 In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.


1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).


Stato 1° gennaio 2011
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