Titolo quinto: Protezione giuridica
Capitolo 2: Disposizioni penali
< Art. 69 Lesione di diritti di protezione affini
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Art. 69a1 Violazione della protezione dei provvedimenti tecnici e delle informazioni sulla gestione dei diritti
1 A querela della parte lesa, č punito con la multa chiunque intenzionalmente e illecitamente:
- a.
- elude i provvedimenti tecnici efficaci secondo l’articolo 39a capoverso 2 con l’intenzione di procedere a un’utilizzazione legalmente non autorizzata di opere o di altri oggetti protetti;
- b.
- produce, importa, offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione, dā in locazione, lascia in uso, pubblicizza o possiede a scopo di lucro dispositivi, prodotti o componenti o fornisce servizi che:
- 1.
- sono oggetto di un’azione promozionale, pubblicitaria o commerciale volta a eludere i provvedimenti tecnici efficaci,
- 2.
- a prescindere dall’elusione dei provvedimenti tecnici efficaci, hanno solo una finalitā o utilitā commerciale limitata, o
- 3.
- sono progettati, prodotti, adattati o forniti principalmente allo scopo di consentire o facilitare l’elusione dei provvedimenti tecnici efficaci;
- c.
- rimuove o altera informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti d’autore e dei diritti di protezione affini secondo l’articolo 39b capoverso 2;
- d.
- riproduce, importa, offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione, diffonde, fa vedere o udire o mette a disposizione opere o altri oggetti protetti le cui informazioni sulla gestione dei diritti secondo l’articolo 39c capoverso 2 sono state rimosse o alterate.
2 Se ha agito per mestiere, l’autore dell’infrazione č perseguito d’ufficio. La pena č una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria.
3 Gli atti di cui al capoverso 1 lettere c e d sono punibili solo se sono compiuti da una persona che sa o che, secondo le circostanze, č tenuta a sapere che in tal modo commette, rende possibile, facilita o dissimula la violazione di un diritto d’autore o di un diritto di protezione affine.
1 Introdotto dall’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
Stato 1° gennaio 2011
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