Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quinto: Protezione giuridica
Capitolo 2: Disposizioni penali
< Art. 68 Omissione dell’indicazione della fonte
> Art. 69a Violazione della protezione dei provvedimenti tecnici e delle informazioni sulla gestione dei diritti

Art. 69 Lesione di diritti di protezione affini

1 A querela della parte lesa, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente:1

a.
diffonde la prestazione di un artista interprete (prestazione) per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti;
b.
registra una prestazione su supporti audio o audiovisivi o su un supporto di dati;
c.
offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione esemplari riprodotti di una prestazione;
d.
ritrasmette la prestazione con impianti tecnici il cui titolare non è l’organismo di diffusione d’origine;
e.2
fa vedere o udire una prestazione messa a disposizione, diffusa o ritrasmessa;
ebis.3
utilizza una prestazione sotto falso nome o sotto un nome diverso dal nome d’arte scelto dall’artista interprete;
eter.4
mette a disposizione mediante un procedimento qualsiasi una prestazione, un supporto audio o audiovisivo o un’emissione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta;
f.
riproduce un supporto audio o audiovisivo o offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione gli esemplari riprodotti;
g.
ritrasmette un’emissione;
h.
registra un’emissione su supporti audio o audiovisivi o su un supporto di dati;
i.
riproduce un’emissione registrata su un supporto audio o audiovisivo o su un supporto di dati o mette altrimenti in circolazione tali esemplari riprodotti;
k.5
rifiuta d’indicare all’autorità competente la provenienza e la quantità dei supporti in suo possesso sui quali è registrata una prestazione protetta ai sensi degli articoli 33, 36 o 37, illecitamente fabbricati o immessi sul mercato, nonché i destinatari e l’entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.

2 Se l’autore dell’infrazione ha agito per mestiere, si procede d’ufficio. La pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.6


1 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
2 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
3 Introdotta dall’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
4 Introdotta dall’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
5 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
6 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali