Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quinto: Protezione giuridica
Capitolo 1: Protezione di diritto civile
< Art. 66 Pubblicazione della sentenza
> Art. 67 Violazione del diritto d’autore

Art. 66a1 Trasmissione delle sentenze

Le autoritą giudiziarie trasmettono all’Istituto, gratuitamente e in copia integrale, le sentenze passate in giudicato.


1 Introdotto dal n. 1 dell’all alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali