Titolo quinto: Protezione giuridica
Capitolo 1: Protezione di diritto civile
< Art. 65 Provvedimenti cautelari
> Art. 66a Trasmissione delle sentenze
Art. 66 Pubblicazione della sentenza
Su richiesta della parte vincente, il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza a spese della parte soccombente. Esso fissa modo ed estensione della pubblicazione.
Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali