Titolo quarto: Società di gestione
Capitolo 5: Sorveglianza sulle società di gestione
Sezione 2: Sorveglianza delle tariffe
< Art. 58 Sorveglianza amministrativa
> Art. 60 Principio dell’adeguatezza
Art. 59 Approvazione delle tariffe
1 La Commissione arbitrale approva la tariffa che le è sottoposta se la struttura e le singole clausole sono adeguate.
2 Dopo aver sentito la società di gestione che partecipa alla procedura e le associazioni di utenti (art. 46 cpv. 2), essa può modificare la tariffa.
3 Le tariffe approvate con decisione cresciuta in giudicato vincolano il giudice.
Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali