Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Diritto d’autore
Capitolo 1: L’opera
< Art. 3 Opere di seconda mano
> Art. 5 Opere non protette

Art. 4 Collezioni

1 Le collezioni sono protette in quanto tali, se costituiscono creazioni dell’ingegno che presentano un carattere originale per la scelta o la disposizione del contenuto.

2 È salva la protezione delle opere riunite nella collezione.


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali