Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Diritti di protezione affini
Titolo terzo a: Protezione dei provvedimenti tecnici e delle informazioni sulla gestione dei diritti
< Art. 39b Osservatorio dei provvedimenti tecnici
> Art. 40

Art. 39c Protezione delle informazioni sulla gestione dei diritti

1 Le informazioni sulla gestione dei diritti d’autore e dei diritti di protezione affini non devono essere rimosse o alterate.

2 Le informazioni elettroniche che consentono di identificare opere e altri oggetti protetti o che spiegano le modalità e le condizioni della loro utilizzazione, nonché i numeri o i codici che rappresentano tali informazioni sono protetti se l’elemento d’informazione:

a.
è apposto su supporti audio, audiovisivi o supporti di dati; o
b.
appare in relazione con una comunicazione senza supporto fisico di un’opera o di un altro oggetto protetto.

3 Le opere o altri oggetti protetti le cui informazioni sulla gestione dei diritti d’autore e dei diritti di protezione affini sono state rimosse o alterate non possono essere riprodotte, importate, offerte al pubblico, alienate o messe altrimenti in circolazione, né essere diffuse, fatte vedere o udire o essere messe a disposizione in questa forma.


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali