Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Diritti di protezione affini
< Art. 37 Diritti degli organismi di diffusione
> Art. 39 Durata della protezione

Art. 38 Trasferimento dei diritti, esecuzione forzata e limiti della protezione

L’articolo 12 capoverso 1 e l’articolo 13 nonché i capitoli 4 e 5 del Titolo secondo si applicano per analogia ai diritti degli artisti interpreti, dei produttori di supporti audio o audiovisivi e degli organismi di diffusione.


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali