Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Diritti di protezione affini
< Art. 33 Diritti dell’artista interprete
> Art. 34 Pluralità di artisti interpreti

Art. 33a1 Diritti della personalità dell’artista interprete

1 L’artista interprete ha il diritto al riconoscimento della sua qualità di interprete per le sue prestazioni.

2 La tutela dell’artista interprete da pregiudizi alle sue prestazioni è retta dagli articoli 28–28l del Codice civile2.


1 Introdotto dall’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
2 RS 210


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali