Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Diritti di protezione affini
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Art. 33 Diritti dell’artista interprete

1 È artista interprete la persona fisica che esegue un’opera o un’espressione del folclore o che partecipa sul piano artistico a tale esecuzione.1

2 L’artista interprete ha il diritto esclusivo di:

a.2
far vedere o udire altrove la sua prestazione, o la relativa fissazione, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta;
b.
trasmettere la sua prestazione per radio, televisione o mediante procedimenti analoghi, anche mediante circuiti, o ritrasmettere la prestazione trasmessa per mezzo di installazioni tecniche il cui titolare non è l’organismo di diffusione d’origine;
c.
registrare la sua prestazione su supporti audio o audiovisivi o su un supporto di dati e riprodurre tali registrazioni;
d.
offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari riprodotti della sua prestazione;
e.3
far vedere o udire la sua prestazione, o la relativa fissazione, quando è diffusa, ritrasmessa o messa a disposizione.

1 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
2 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
3 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).


Stato 1° gennaio 2011
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