Titolo secondo: Diritto d’autore
Capitolo 1: L’opera
< Art. 2 Definizione
> Art. 4 Collezioni
Art. 3 Opere di seconda mano
1 Sono opere di seconda mano le creazioni dell’ingegno di carattere originale, ideate utilizzando una o più opere preesistenti in modo tale che resti riconoscibile il loro carattere originale.
2 Sono in particolare opere di seconda mano le traduzioni, gli adattamenti audiovisivi e gli altri adattamenti.
3 Le opere di seconda mano sono protette in quanto tali.
4 È salva la protezione delle opere utilizzate.
Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali