Titolo secondo: Diritto d’autore
Capitolo 6: Durata della protezione
< Art. 28 Servizi d’attualità
> Art. 30 Coautori
Art. 29 In generale
1 Un’opera, fissa o meno, è protetta dal diritto d’autore dal momento in cui è creata.
2 La protezione si estingue:
- a.
- 50 anni dopo la morte dell’autore per i programmi per computer;
- b.
- 70 anni dopo la morte dell’autore per ogni altro genere di opere.
3 La protezione si estingue quando deve presumersi che l’autore è deceduto da più di 50, rispettivamente 70 anni.1
1 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF [art. 33 LParl – RU 1974 1051].
Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali