Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Diritto d’autore
Capitolo 6: Durata della protezione
< Art. 28 Servizi d’attualità
> Art. 30 Coautori

Art. 29 In generale

1 Un’opera, fissa o meno, è protetta dal diritto d’autore dal momento in cui è creata.

2 La protezione si estingue:

a.
50 anni dopo la morte dell’autore per i programmi per computer;
b.
70 anni dopo la morte dell’autore per ogni altro genere di opere.

3 La protezione si estingue quando deve presumersi che l’autore è deceduto da più di 50, rispettivamente 70 anni.1


1 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF [art. 33 LParl – RU 1974 1051].


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali