Titolo secondo: Diritto d’autore
Capitolo 5: Restrizioni del diritto d’autore
< Art. 26 Cataloghi di musei, di esposizioni e di vendite all’asta
> Art. 28 Servizi d’attualità
Art. 27 Opere ubicate su suolo accessibile al pubblico
1 È lecito riprodurre un’opera che, in modo permanente, sia situata o si affacci su suolo accessibile al pubblico; la riproduzione può essere offerta al pubblico, alienata, diffusa o altrimenti messa in circolazione.
2 La riproduzione non può essere tridimensionale e non deve essere utilizzabile agli stessi fini dell’originale.
Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali