Titolo secondo: Diritto d’autore
Capitolo 5: Restrizioni del diritto d’autore
< Art. 18 Esecuzione forzata
> Art. 20 Compenso per l’uso privato
Art. 19 Utilizzazione dell’opera per uso privato
1 L’uso privato di un’opera pubblicata è consentito. Per uso privato s’intende:
- a.
- qualsiasi utilizzazione nell’ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici;
- b.
- qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici;
- c.
- la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi.
2 Chi ha diritto di utilizzare l’opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.1
3 Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:2
- a.
- la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d’opera disponibili in commercio;
- b.
- la riproduzione di opere delle arti figurative;
- c.
- la riproduzione di spartiti di opere musicali;
- d.
- la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un’opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati.
3bis Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell’uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all’articolo 20.3
4 Il presente articolo non si applica ai programmi per computer.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).
3 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).