Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Diritto d’autore
Capitolo 5: Restrizioni del diritto d’autore
< Art. 18 Esecuzione forzata
> Art. 20 Compenso per l’uso privato

Art. 19 Utilizzazione dell’opera per uso privato

1 L’uso privato di un’opera pubblicata è consentito. Per uso privato s’intende:

a.
qualsiasi utilizzazione nell’ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici;
b.
qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici;
c.
la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi.

2 Chi ha diritto di utilizzare l’opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.1

3 Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:2

a.
la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d’opera disponibili in commercio;
b.
la riproduzione di opere delle arti figurative;
c.
la riproduzione di spartiti di opere musicali;
d.
la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un’opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati.

3bis Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell’uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all’articolo 20.3

4 Il presente articolo non si applica ai programmi per computer.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).
3 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali