Titolo 3: Disposizioni speciali in materia di iscrizioni
Capitolo 3: Società anonima
Sezione 8: Disposizioni speciali riguardanti la revisione e l’ufficio di revisione
< Art. 61 Iscrizione dell’ufficio di revisione
> Art. 63 Scioglimento
Art. 62 Rinuncia a una revisione limitata
1 Le società anonime che non eseguono la revisione ordinaria o limitata forniscono all’ufficio del registro di commercio, insieme alla notificazione per l’iscrizione della rinuncia, una dichiarazione dalla quale risulta che:
- a.
- la società non adempie le condizioni per essere soggetta alla revisione ordinaria;
- b.
- la società non vanta più di 10 posti a tempo pieno in media all’anno;
- c.
- tutti gli azionisti hanno rinunciato a una revisione limitata.
2 Tale dichiarazione è firmata da almeno un membro del consiglio d’amministrazione. Una copia dei documenti determinanti aggiornati come i conti economici, i bilanci, i rapporti annuali, le dichiarazioni di rinuncia degli azionisti o il verbale dell’assemblea generale sono allegati alla dichiarazione. Tali documenti non soggiacciono alla pubblicità del registro di commercio conformemente agli articoli 10–12 e sono archiviati separatamente.
3 La dichiarazione può essere consegnata già al momento della costituzione.
4 L’ufficio del registro di commercio può esigere il rinnovo della dichiarazione.
5 Se del caso, il consiglio d’amministrazione adegua lo statuto e notifica la cancellazione o l’iscrizione dell’ufficio di revisione all’ufficio del registro di commercio.