Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo 3: Disposizioni speciali in materia di iscrizioni
Capitolo 3: Società anonima
Sezione 8: Disposizioni speciali riguardanti la revisione e l’ufficio di revisione
< Art. 61 Iscrizione dell’ufficio di revisione
> Art. 63 Scioglimento

Art. 62 Rinuncia a una revisione limitata

1 Le società anonime che non eseguono la revisione ordinaria o limitata forniscono all’ufficio del registro di commercio, insieme alla notificazione per l’iscrizione della rinuncia, una dichiarazione dalla quale risulta che:

a.
la società non adempie le condizioni per essere soggetta alla revisione ordinaria;
b.
la società non vanta più di 10 posti a tempo pieno in media all’anno;
c.
tutti gli azionisti hanno rinunciato a una revisione limitata.

2 Tale dichiarazione è firmata da almeno un membro del consiglio d’amministrazione. Una copia dei documenti determinanti aggiornati come i conti economici, i bilanci, i rapporti annuali, le dichiarazioni di rinuncia degli azionisti o il verbale dell’assemblea generale sono allegati alla dichiarazione. Tali documenti non soggiacciono alla pubblicità del registro di commercio conformemente agli articoli 10–12 e sono archiviati separatamente.

3 La dichiarazione può essere consegnata già al momento della costituzione.

4 L’ufficio del registro di commercio può esigere il rinnovo della dichiarazione.

5 Se del caso, il consiglio d’amministrazione adegua lo statuto e notifica la cancellazione o l’iscrizione dell’ufficio di revisione all’ufficio del registro di commercio.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali