Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Fusione di società
Sezione 5: Decisione di fusione e iscrizione nel registro di commercio
< Art. 21 Iscrizione nel registro di commercio
> Art. 23 Condizioni

Art. 22 Validità giuridica

1 La fusione acquisisce validità giuridica con l’iscrizione nel registro di commercio. A tale data, tutti gli attivi e i passivi della società trasferente sono trasferiti per legge alla società assuntrice. È fatto salvo l’articolo 34 della legge del 6 ottobre 19951 sui cartelli.

2 La fusione di associazioni che non sono iscritte nel registro di commercio acquisisce validità giuridica quando tutte le associazioni hanno adottato la decisione di fusione.


1 RS 251


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali