III. Disposizioni speciali all’assicurazione delle persone
< Art. 76 Assicurazione a beneficio di terzi / a. Principio; estensione
> Art. 78 Assicurazione a beneficio di terzi / c. Natura del diritto del beneficiario
Art. 77
b. Diritto di disposizione dello stipulante
1 Anche quando un terzo sia stato designato come beneficiario, lo stipulante può disporre liberamente, tra vivi e per causa di morte, del diritto derivante dall’assicurazione.1
2 Il diritto di revoca del beneficio cessa solo quando lo stipulante abbia rinunciato a tale revoca con la propria firma nella polizza e consegnata quest’ultima al beneficiario.
1 Vedi nondimeno l’art. 1 dell’O del 1° mar. 1966 che abroga le restrizioni alla libertà contrattuale per i contratti d’assicurazione (RS 221.229.11).
Stato 1° gennaio 2011
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