Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

I. Disposizioni generali
< Art. 40 Frodi nelle giustificazioni
> Art. 42 Danno parziale

Art. 41

Scadenza del credito d’assicurazione

1 Il credito derivante dal contratto di assicurazione scade quattro settimane dopo che l’assicuratore abbia ricevuto le informazioni dalle quali possa convincersi del fondamento della pretesa.

2 È nulla la clausola per cui il credito diventerà esigibile solo dopo che sia stato riconosciuto dall’assicuratore o ammesso da sentenza definitiva.


Stato 1° gennaio 2011
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