I. Disposizioni generali
< Art. 40 Frodi nelle giustificazioni
> Art. 42 Danno parziale
Art. 41
Scadenza del credito d’assicurazione
1 Il credito derivante dal contratto di assicurazione scade quattro settimane dopo che l’assicuratore abbia ricevuto le informazioni dalle quali possa convincersi del fondamento della pretesa.
2 È nulla la clausola per cui il credito diventerà esigibile solo dopo che sia stato riconosciuto dall’assicuratore o ammesso da sentenza definitiva.
Stato 1° gennaio 2011
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