Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 3: Forma e contenuto del contratto
< Art. 8 Limitazione
> Art. 10 Contratto di credito per il finanziamento dell’acquisto di beni o servizi

Art. 9 Crediti in contanti

1 I contratti di credito al consumo devono essere conclusi per scritto; il consumatore riceve un esemplare del contratto.

2 Il contratto deve contenere le seguenti indicazioni:

a.
l’ammontare netto del credito;
b.
il tasso annuo effettivo o, in difetto di questo, il tasso d’interesse annuale e le spese addebitate al momento della conclusione del contratto;
c.
le condizioni secondo cui gli interessi e le spese di cui alla lettera b possono essere modificati;
d.
gli elementi del costo totale del credito che non sono considerati nel calcolo del tasso annuo effettivo (art. 34), ad eccezione delle spese scaturite dall’inadempimento degli obblighi contrattuali; se č conosciuto, l’ammontare esatto di questi elementi di costo dev’essere indicato; diversamente, quando č possibile, si deve fornire un metodo di calcolo oppure una stima realistica;
e.
l’eventuale limite massimo del credito;
f.
le modalitā di rimborso, in particolare l’ammontare, il numero e la periodicitā o le date di scadenza dei versamenti che il consumatore deve effettuare per rimborsare il credito e pagare gli interessi e le altre spese, come pure, quando č possibile, l’importo totale di questi versamenti;
g.
nel caso di rimborso anticipato, il diritto alla remissione degli interessi e a un’equa riduzione delle spese corrispondenti alla durata del credito rimasta inutilizzata;
h.
il diritto di revoca e il termine di revoca (art. 16);
i.
le garanzie eventualmente richieste;
j.
la parte del reddito che risulta pignorabile in seguito all’esame della capacitā creditizia (art. 28 cpv. 2 e 3); i dettagli possono essere annotati in un documento separato dal contratto di credito al consumo; esso costituisce parte integrante del contratto.

Stato 10 dicembre 2002
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali