Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 10: Competenze
< Art. 38 Relazioni con il diritto cantonale
> Art. 40 Condizioni di rilascio dell’autorizzazione

Art. 39 Obbligo di autorizzazione

1 I Cantoni subordinano la concessione e la mediazione di crediti al consumo all’obbligo di autorizzazione.

2 Il Cantone nel quale ha sede il creditore o l’intermediario č competente per il rilascio dell’autorizzazione. Qualora il creditore o l’intermediario non abbia sede in Svizzera, l’autorizzazione č rilasciata dal Cantone sul territorio del quale il creditore o l’intermediario intende esercitare principalmente la sua attivitā. L’autorizzazione rilasciata da un Cantone vale per tutta la Svizzera.

3 Nessuna autorizzazione secondo il capoverso 2 č necessaria qualora il creditore o l’intermediario:

a.
sia soggetto alla legge federale dell’8 novembre 19341 sulle banche e le casse di risparmio;
b.
conceda o faccia mediazione di crediti al consumo per il finanziamento dell’acquisto dei suoi beni o della fornitura dei suoi servizi.

1 RS 952.0


Stato 10 dicembre 2002
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