Sezione 10: Competenze
< Art. 38 Relazioni con il diritto cantonale
> Art. 40 Condizioni di rilascio dell’autorizzazione
Art. 39 Obbligo di autorizzazione
1 I Cantoni subordinano la concessione e la mediazione di crediti al consumo all’obbligo di autorizzazione.
2 Il Cantone nel quale ha sede il creditore o l’intermediario č competente per il rilascio dell’autorizzazione. Qualora il creditore o l’intermediario non abbia sede in Svizzera, l’autorizzazione č rilasciata dal Cantone sul territorio del quale il creditore o l’intermediario intende esercitare principalmente la sua attivitā. L’autorizzazione rilasciata da un Cantone vale per tutta la Svizzera.
3 Nessuna autorizzazione secondo il capoverso 2 č necessaria qualora il creditore o l’intermediario:
- a.
- sia soggetto alla legge federale dell’8 novembre 19341 sulle banche e le casse di risparmio;
- b.
- conceda o faccia mediazione di crediti al consumo per il finanziamento dell’acquisto dei suoi beni o della fornitura dei suoi servizi.
Stato 10 dicembre 2002
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