Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 5: Capacitą creditizia
< Art. 25 Obbligo di notifica
> Art. 27 Obbligo di notifica per i conti connessi a carte di credito o carte-cliente

Art. 26 Obbligo di notifica per i contratti di leasing

1 Il fornitore del leasing deve notificare alla Centrale d’informazione:

a.
l’ammontare totale del leasing;
b.
la durata del contratto del leasing;
c.
l’ammontare delle rate mensili.

2 Deve inoltre notificare alla Centrale d’informazione i versamenti scaduti, se ammontano almeno a tre rate del leasing.


Stato 10 dicembre 2002
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali