Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 1: Definizioni
< Art. 1 Contratto di credito al consumo
> Art. 3 Consumatore

Art. 2 Creditore

Per creditore si intende ogni persona fisica o giuridica che concede professionalmente crediti al consumo.


Stato 10 dicembre 2002
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali