221.213.11
Ordinanza
concernente la locazione e l’affitto di locali
d’abitazione o commerciali
(OLAL)
del 9 maggio 1990 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 253a capoverso 3 del Codice delle obbligazioni (CO)1,
ordina:
Art. 2 Eccezioni
Art. 3 Negozi abbinati
Art. 4 Spese accessorie in genere
Art. 5 Spese computabili di riscaldamento e d’acqua calda
Art. 6 Spese non computabili di riscaldamento e d’acqua calda
Art. 6a Fornitura di energia da una centrale esterna
Art. 7 Locali d’abitazione o commerciali non locati
Art. 8 Conteggio
Art. 9 Disdetta
Art. 10 Prezzo d’acquisto manifestamente eccessivo
Art. 11 Pigioni in uso nella località o nel quartiere
Art. 12 Rincaro dei costi
Art. 12a Tasso d’interesse di riferimento
Art. 13 Tassi ipotecari
Art. 14 Prestazioni suppletive del locatore
Art. 15 Reddito lordo
Art. 16 Compensazione del rincaro
Art. 17 Pigioni indicizzate
Art. 18 Adattamento parziale della pigione
Art. 19 Modulo per la notificazione di aumenti di pigione e di altre modificazioni unilaterali
Art. 20 Obbligo di motivazione del locatore
Art. 21 Compiti dell’autorità di conciliazione
Art. 22 Composizione dell’autorità di conciliazione
Art. 23 Relazione sulle autorità di conciliazione e comunicazione delle sentenze
Art. 24 Esecuzione
Art. 25 Abrogazione del diritto previgente
Art. 26 Disposizioni transitorie
Art. 27 Entrata in vigore
Disposizioni finali della modifica del 26 giugno 19962
È possibile pattuire un’indicizzazione integrale ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 prima dell’entrata in vigore della presente modifica dell’ordinanza, nella misura in cui essa produce i suoi effetti soltanto dopo l’entrata in vigore della modifica.
Disposizioni transitorie della modifica del 28 novembre 20073
1 Fino alla prima pubblicazione del tasso d’interesse di riferimento, per l’adeguamento della pigione in seguito a variazioni del tasso ipotecario vale il diritto vigente.
2 Richieste concernenti l’aumento o la riduzione della pigione conseguenti a variazioni del tasso ipotecario avvenute prima della pubblicazione del tasso d’interesse di riferimento di cui al capoverso 1, possono essere fatte valere anche dopo la pubblicazione.
1 RS 220
2 RU 1996 2120
3 RU 2007 7021