Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

221.213.11

Ordinanza
concernente la locazione e l’affitto di locali
d’abitazione o commerciali

(OLAL)

del 9 maggio 1990 (Stato 1° gennaio 2013)


Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 253a capoverso 3 del Codice delle obbligazioni (CO)1,

ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione

Art. 2 Eccezioni

Art. 3 Negozi abbinati

Art. 4 Spese accessorie in genere

Art. 5 Spese computabili di riscaldamento e d’acqua calda

Art. 6 Spese non computabili di riscaldamento e d’acqua calda

Art. 6a Fornitura di energia da una centrale esterna

Art. 7 Locali d’abitazione o commerciali non locati

Art. 8 Conteggio

Art. 9 Disdetta

Art. 10 Prezzo d’acquisto manifestamente eccessivo

Art. 11 Pigioni in uso nella località o nel quartiere

Art. 12 Rincaro dei costi

Art. 12a Tasso d’interesse di riferimento

Art. 13 Tassi ipotecari

Art. 14 Prestazioni suppletive del locatore

Art. 15 Reddito lordo

Art. 16 Compensazione del rincaro

Art. 17 Pigioni indicizzate

Art. 18 Adattamento parziale della pigione

Art. 19 Modulo per la notificazione di aumenti di pigione e di altre modificazioni unilaterali

Art. 20 Obbligo di motivazione del locatore

Art. 21 Compiti dell’autorità di conciliazione

Art. 22 Composizione dell’autorità di conciliazione

Art. 23 Relazione sulle autorità di conciliazione e comunicazione delle sentenze

Art. 24 Esecuzione

Art. 25 Abrogazione del diritto previgente

Art. 26 Disposizioni transitorie

Art. 27 Entrata in vigore

Disposizioni finali della modifica del 26 giugno 19962

È possibile pattuire un’indicizzazione integrale ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 prima dell’entrata in vigore della presente modifica dell’ordinanza, nella misura in cui essa produce i suoi effetti soltanto dopo l’entrata in vigore della modifica.

Disposizioni transitorie della modifica del 28 novembre 20073

1 Fino alla prima pubblicazione del tasso d’interesse di riferimento, per l’adeguamento della pigione in seguito a variazioni del tasso ipotecario vale il diritto vigente.

2 Richieste concernenti l’aumento o la riduzione della pigione conseguenti a variazioni del tasso ipotecario avvenute prima della pubblicazione del tasso d’interesse di riferimento di cui al capoverso 1, possono essere fatte valere anche dopo la pubblicazione.


 RU 1990 835


1 RS 220
2 RU 1996 2120
3 RU 2007 7021


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali