< Parte terza: Delle società commerciali e della società cooperativa
> Parte quinta: Dei titoli di credito (cartevalori)
Parte quarta: Del registro di commercio, delle ditte commerciali e della contabilità commerciale1
Titolo trentesimo: Del registro di commercio
Art. 927 A. Scopo e ordinamento / I. In genereArt. 928 A. Scopo e ordinamento / II. Responsabilità
Art. 929 A. Scopo e ordinamento / III. Ordinanze / 1. In genere
Art. 929a A. Scopo e ordinamento / III. Ordinanze / 2.Tenuta informatizzata del registro di commercio
Art. 930 A. Scopo e ordinamento / IV. Pubblicità
Art. 931 A. Scopo e ordinamento / V. Foglio ufficiale svizzero di commercio
Art. 931a B. Iscrizioni / I. Notificazione
Art. 932 B. Iscrizioni / II. Inizio degli effetti
Art. 933 B. Iscrizioni / III. Effetti
Art. 934 B. Iscrizioni / IV. Iscrizione nel registro di commercio / 1. Diritto e obbligo
Art. 935 B. Iscrizioni / IV. Iscrizione nel registro di commercio / 2. Succursali
Art. 936 B. Iscrizioni / IV. Iscrizione nel registro di commercio / 3. Norme d’esecuzione
Art. 936a B. Iscrizioni / IV. Iscrizione nel registro di commercio / 4. Numero d’identificazione delle imprese
Art. 937 B. Iscrizioni / V. Modificazioni
Art. 938 B. Iscrizioni / VI. Cancellazione / 1. Obbligo di cancellazione
Art. 938a B. Iscrizioni / VI. Cancellazione / 2. Cancellazione d’ufficio
Art. 938b B. Iscrizioni / VI. Cancellazione / 3. Organi e poteri di rappresentanza
Art. 939 B. Iscrizioni / VII. Fallimento di società com-merciali e di società cooperative
Art. 940 B. Iscrizioni / VIII. Doveri dell’ufficiale del registro di commercio / 1. Verifica
Art. 941 B. Iscrizioni / VIII. Doveri dell’ufficiale del registro di commercio / 2. Diffida. Iscrizione d’ufficio
Art. 941a B. Iscrizioni / VIII. Doveri dell’ufficiale del registro di commercio / 3. Richiesta al giudice o all’autorità di vigilanza
Art. 942 B. Iscrizioni / IX. Inosservanza delle norme / 1. Responsabilità per il danno
Art. 943 B. Iscrizioni / IX. Inosservanza delle norme / 2. Ammende
Titolo trentesimoprimo: Delle ditte commerciali
Art. 944 A. Formazione delle ditte / I. In genereArt. 945 A. Formazione delle ditte / II. Imprese individuali / 1. Contenuto essenziale
Art. 946 A. Formazione delle ditte / II. Imprese individuali / 2. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta
Art. 947 A. Formazione delle ditte / III. Ditte sociali / 1. Società in nome collettivo, in accomandita e in accomandita per azioni / a. Formazione della ditta
Art. 948 A. Formazione delle ditte / III. Ditte sociali / 1. Società in nome collettivo, in accomandita e in accomandita per azioni / b. Modificazione della ditta
Art. 949
Art. 950 A. Formazione delle ditte / III. Ditte sociali / 2. Società anonime, società a garanzia limi- tata e società cooperative
Art. 951 A. Formazione delle ditte / III. Ditte sociali / 3. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta
Art. 952 A. Formazione delle ditte / IV. Succursali
Art. 953 A. Formazione delle ditte / V. Assunzione di una azienda
Art. 954 A. Formazione delle ditte / VI. Cambiamento di nome
Art. 954a B. Obbligo di usare la ditta o il nome
Art. 955 C. Sorveglianza
Art. 956 D. Protezione della ditta
Titolo trentesimosecondo: Della contabilità commerciale
Art. 957 A. Obbligo di tenere e conservare i libri di commercioArt. 958 B. Bilancio / I. Obbligo di allestimento
Art. 959 B. Bilancio / II. Norme per l’allestimento / 1. Verità e chiarezza del bilancio
Art. 960 B. Bilancio / II. Norme per l’allestimento / 2. Valutazioni
Art. 961 B. Bilancio / III. Firma
Art. 962 C. Durata dell’obbligo di conservare
Art. 963
Art. 964
1 Nuovo testo giusta la LF del 18 dic. 1936, in vigore dal 1° lug. 1937 (RU 53 189; FF 1931 539, 1932 201). Vedi le disp. fin. e trans. tit. XXIV–XXXIII, alla fine del presente Codice.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali