Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte quinta: Dei titoli di credito (cartevalori)
Titolo trentesimoterzo: Dei titoli nominativi, dei titoli al portatore e dei titoli all’ordine
Capo terzo: Dei titoli al portatore
< Art. 977 C. Ammortamento
> Art. 979 B. Eccezioni del debitore / I. In genere

Art. 978

A. Nozione

1 Un titolo di credito si considera al portatore quando dal suo testo o dalla sua forma risulta che ogni portatore sarà riconosciuto titolare del diritto che vi è menzionato.

2 Il debitore tuttavia non ha più il diritto di pagare se l’autorità giudiziaria o di polizia glielo abbia inibito.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali